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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo   Data : 21/04/2016
Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella circ. 2/2016, ossia che gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale.
Pertanto, i proprietari degli impianti possono presentare la richiesta di variazione catastale per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D/1, ma anche per i fabbricati rurali nella categoria D/10.
La novità è contenuta nel co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in cui si dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
In relazione agli impianti fotovoltaici possiamo avere:
- impianti dichiarati autonomamente: in questo caso la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo (se si tratta di impianti a terra) oppure l'elemento strutturale (solaio, copertura lastrico solare se l'impianto è realizzato sulle costruzioni di proprietà altrui);
- impianti realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell'immobile, per i quali, la variazione della rendita deve essere richiesta per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego