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Data Titolo Sezione Autore
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego

Records 1001 to 1010 of 2397
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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego