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Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego