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06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
31/01/2018 INPS Pronte le istruzioni operative per accedere al "bonus asilo nido" S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego

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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego