Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego