Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
30/04/2018 Nel quadro E del 730_2018 e nel quadro RP REDDITI PF 2018 i nuovi oneri S.M.Perego
26/07/2016 Nel quadro RL vanno riportati i dividendi esteri qualificati S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego