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24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego