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11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
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11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego

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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego