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23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
23/12/2014 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA – ESTENSIONE A CINQUE ANNI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE news S.M.Perego
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23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
24/12/2014 Esteso il regime di reverse charge news S.M.Perego
24/12/2014 Regime agevolato lavoratori autonomi - Novità 2015 news S.M.Perego
24/12/2014 Ravvedimento operoso Novita legge di stabilità 2015 news S.M.Perego
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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego