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09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego

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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego