Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2011 Società di comodo news S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
23/12/2014 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA – ESTENSIONE A CINQUE ANNI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE news S.M.Perego
07/05/2009 Software Controllo - Versione 130 x Entratel news S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
27/05/2009 Software Gerico 2009 news S.M.Perego
19/12/2014 Software gratuito per la compilazione della CU news S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego