Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
12/11/2014 Iscrizione all'archivio VIES news S.M.Perego
12/11/2014 Comunicazione annuale delle detrazioni fiscli del 65% news S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
27/11/2014 Comunicazioni Black listi di ottobre incerte news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego