Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
24/11/2011 Acconto cedolare secca news S.M.Perego
13/11/2014 Acconto cedolare secca news S.M.Perego
17/12/2009 Acconto IVA news S.M.Perego
18/11/2014 Acconto Iva al 29 dicembre 2014 news S.M.Perego
12/12/2017 Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni S.M.Perego
04/03/2015 Accordi Italia Svizzera - conti conti in bianco news S.M.Perego
09/12/2015 Accordo tra UE e San Marino S.M.Perego
29/04/2016 Acquisto dei voucher senza F24 - Circolare INPS S.M.Perego
01/02/2016 Acquisto prima casa senza aver alienato l'abitazione già acquistata col beneficio – Novità Telefisco 2016 S.M.Perego

Records 51 to 60 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego