Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
27/11/2008 Novita' news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
19/10/2009 Istanza rimborso IRAP news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego