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27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego
22/05/2015 DURC on line dall'1.7.2015 S.M.Perego
22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego

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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego