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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ulteriore svolta per il canone RAI 2016   Data : 23/04/2016
Ulteriore svolta per il canone RAI 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 aggiorna e sostituisce il modello e relative istruzioni approvati con il provv. 24.3.2016 per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche private possono utilizzare per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV, introdotta dalla legge di stabilità 2016.
In base alle nuove istruzioni di compilazione, in via transitoria per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. Tale termine ultimo opera, in luogo dei precedenti (30 aprile e 10 maggio 2016), sia per la trasmissione a mezzo servizio postale che per la trasmissione in via telematica.
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Le nuove istruzioni recano inoltre la definizione di "apparecchio televisivo", contenuta nella nota MISE 20.4.2016 n. 9668, per tale intendendosi un dispositivo "in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno". Non costituiscono quindi apparecchi televisivi, in base alla citata nota, computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258 - Nota Min. Sviluppo Economico 20.4.2016 n. 9668 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Per la dichiarazione di non detenzione di TV il termine slitta al 16 maggio" - Corso 
Sezione:   Autore : S.M.Perego