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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Ulteriore svolta per il canone RAI 2016   Data : 23/04/2016
Ulteriore svolta per il canone RAI 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 aggiorna e sostituisce il modello e relative istruzioni approvati con il provv. 24.3.2016 per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche private possono utilizzare per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV, introdotta dalla legge di stabilità 2016.
In base alle nuove istruzioni di compilazione, in via transitoria per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. Tale termine ultimo opera, in luogo dei precedenti (30 aprile e 10 maggio 2016), sia per la trasmissione a mezzo servizio postale che per la trasmissione in via telematica.
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Le nuove istruzioni recano inoltre la definizione di "apparecchio televisivo", contenuta nella nota MISE 20.4.2016 n. 9668, per tale intendendosi un dispositivo "in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno". Non costituiscono quindi apparecchi televisivi, in base alla citata nota, computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258 - Nota Min. Sviluppo Economico 20.4.2016 n. 9668 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Per la dichiarazione di non detenzione di TV il termine slitta al 16 maggio" - Corso 
Sezione:   Autore : S.M.Perego