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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
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12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego

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Titolo: Ulteriore svolta per il canone RAI 2016   Data : 23/04/2016
Ulteriore svolta per il canone RAI 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 aggiorna e sostituisce il modello e relative istruzioni approvati con il provv. 24.3.2016 per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche private possono utilizzare per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV, introdotta dalla legge di stabilità 2016.
In base alle nuove istruzioni di compilazione, in via transitoria per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. Tale termine ultimo opera, in luogo dei precedenti (30 aprile e 10 maggio 2016), sia per la trasmissione a mezzo servizio postale che per la trasmissione in via telematica.
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Le nuove istruzioni recano inoltre la definizione di "apparecchio televisivo", contenuta nella nota MISE 20.4.2016 n. 9668, per tale intendendosi un dispositivo "in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno". Non costituiscono quindi apparecchi televisivi, in base alla citata nota, computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258 - Nota Min. Sviluppo Economico 20.4.2016 n. 9668 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Per la dichiarazione di non detenzione di TV il termine slitta al 16 maggio" - Corso 
Sezione:   Autore : S.M.Perego