Gli impianti di telefonia mobile esclusi dall’accatastamento DOCFA
In occasione del convegno sui 130 anni del Catasto italiano, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di accertamento degli impianti per telefonia mobile.
In particolare:
- a partire dall'1.7.2016 (data di entrata in vigore del DLgs. 33/2016, che ha modificato l’art. 86 co. 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al DLgs. 259/2003), gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale;
- nel periodo transitorio (1.1.2016 – 30.6.2016) è possibile presentare in catasto una pratica Docfa per la richiesta di cui all’art. 1 co. 22 L. 208/2015.
Inoltre, l’Agenzia fornisce precisazioni sulle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche e sugli impianti di risalita (chiarendo, per questi ultimi, che la categoria catastale di censimento è la D/8).
Fonte: Notiziario Eutekne |