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Data Titolo Sezione Autore
10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense   Data : 23/04/2016
Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense
Con il DM 25.2.2016 n. 47, il Ministero della Giustizia ha fissato i parametri rispetto ai quali accertare il requisito dell’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense ai fini della permanenza di iscrizione all’Albo (art. 21 co. 1 della L. 247/2012).
In particolare, occorre (art. 2 del DM 47/2016):
- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- aver l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche nell’ambito di un’associazione professionale, una società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno 5 affari l’anno, con incarico conferito anche da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Tali parametri devono sussistere contemporaneamente e non alternativamente.
Fonte: DM 25.2.2016 Ministero della Giustizia n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Precisi requisiti per la permanenza nell’Albo forense operativi da oggi" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego