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21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense   Data : 23/04/2016
Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense
Con il DM 25.2.2016 n. 47, il Ministero della Giustizia ha fissato i parametri rispetto ai quali accertare il requisito dell’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense ai fini della permanenza di iscrizione all’Albo (art. 21 co. 1 della L. 247/2012).
In particolare, occorre (art. 2 del DM 47/2016):
- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- aver l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche nell’ambito di un’associazione professionale, una società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno 5 affari l’anno, con incarico conferito anche da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Tali parametri devono sussistere contemporaneamente e non alternativamente.
Fonte: DM 25.2.2016 Ministero della Giustizia n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Precisi requisiti per la permanenza nell’Albo forense operativi da oggi" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego