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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense   Data : 23/04/2016
Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense
Con il DM 25.2.2016 n. 47, il Ministero della Giustizia ha fissato i parametri rispetto ai quali accertare il requisito dell’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense ai fini della permanenza di iscrizione all’Albo (art. 21 co. 1 della L. 247/2012).
In particolare, occorre (art. 2 del DM 47/2016):
- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- aver l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche nell’ambito di un’associazione professionale, una società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno 5 affari l’anno, con incarico conferito anche da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Tali parametri devono sussistere contemporaneamente e non alternativamente.
Fonte: DM 25.2.2016 Ministero della Giustizia n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Precisi requisiti per la permanenza nell’Albo forense operativi da oggi" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego