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26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
15/03/2019 Scade lunedì 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense   Data : 23/04/2016
Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense
Con il DM 25.2.2016 n. 47, il Ministero della Giustizia ha fissato i parametri rispetto ai quali accertare il requisito dell’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense ai fini della permanenza di iscrizione all’Albo (art. 21 co. 1 della L. 247/2012).
In particolare, occorre (art. 2 del DM 47/2016):
- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- aver l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche nell’ambito di un’associazione professionale, una società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno 5 affari l’anno, con incarico conferito anche da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Tali parametri devono sussistere contemporaneamente e non alternativamente.
Fonte: DM 25.2.2016 Ministero della Giustizia n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Precisi requisiti per la permanenza nell’Albo forense operativi da oggi" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego