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Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego

Records 711 to 720 of 2397
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Titolo: Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense   Data : 23/04/2016
Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense
Con il DM 25.2.2016 n. 47, il Ministero della Giustizia ha fissato i parametri rispetto ai quali accertare il requisito dell’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense ai fini della permanenza di iscrizione all’Albo (art. 21 co. 1 della L. 247/2012).
In particolare, occorre (art. 2 del DM 47/2016):
- essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- aver l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche nell’ambito di un’associazione professionale, una società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno 5 affari l’anno, con incarico conferito anche da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Tali parametri devono sussistere contemporaneamente e non alternativamente.
Fonte: DM 25.2.2016 Ministero della Giustizia n. 47 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Precisi requisiti per la permanenza nell’Albo forense operativi da oggi" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego