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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione   Data : 26/04/2016
Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione
L'art. 1 co. 134 - 138 della L. 208/2015 ha introdotto una speciale riammissione alla dilazione da istituti deflativi del contenzioso, stabilendo che, per fruirne, occorre, entro il 31.5.2016, riprendere i pagamenti delle rate relativamente, però, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13, è stato specificato che:
- il beneficio riguarda le sole imposte dirette, per cui le imposte sui redditi, le addizionali e l'IRAP, e non, per esempio, anche l'IVA, sebbene l'adesione avesse riguardato pure tale imposta;
- rientrano nella riammissione le sole dilazioni di istituti disciplinati dal DLgs. 218/97, quindi accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio;
- il contribuente, per essere ammesso al beneficio, deve pagare, scorporando quanto dovuto per l'IVA (a titolo di imposta, sanzioni e interessi), l'ultima rata, ovvero la rata il cui mancato pagamento ha dato origine alla decadenza, con le medesime modalità di pagamento e indicando gli stessi codici tributo, entro il 31.5.2016;
- per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60% calcolata sui residui importi dovuti a titolo di imposta (eccezion fatta per l'IVA), e lo stesso dicasi, almeno in parte, per gli eventuali interessi di mora e da dilazione dei ruoli (artt. 19 e 30 del DPR 602/73), mentre non vengono meno gli aggi di riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016 n. 13 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2016 - "Riammissione circoscritta ad adesione e acquiescenza, con scorporo dell’IVA" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego