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30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione   Data : 26/04/2016
Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione
L'art. 1 co. 134 - 138 della L. 208/2015 ha introdotto una speciale riammissione alla dilazione da istituti deflativi del contenzioso, stabilendo che, per fruirne, occorre, entro il 31.5.2016, riprendere i pagamenti delle rate relativamente, però, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13, è stato specificato che:
- il beneficio riguarda le sole imposte dirette, per cui le imposte sui redditi, le addizionali e l'IRAP, e non, per esempio, anche l'IVA, sebbene l'adesione avesse riguardato pure tale imposta;
- rientrano nella riammissione le sole dilazioni di istituti disciplinati dal DLgs. 218/97, quindi accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio;
- il contribuente, per essere ammesso al beneficio, deve pagare, scorporando quanto dovuto per l'IVA (a titolo di imposta, sanzioni e interessi), l'ultima rata, ovvero la rata il cui mancato pagamento ha dato origine alla decadenza, con le medesime modalità di pagamento e indicando gli stessi codici tributo, entro il 31.5.2016;
- per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60% calcolata sui residui importi dovuti a titolo di imposta (eccezion fatta per l'IVA), e lo stesso dicasi, almeno in parte, per gli eventuali interessi di mora e da dilazione dei ruoli (artt. 19 e 30 del DPR 602/73), mentre non vengono meno gli aggi di riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016 n. 13 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2016 - "Riammissione circoscritta ad adesione e acquiescenza, con scorporo dell’IVA" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego