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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione   Data : 26/04/2016
Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione
L'art. 1 co. 134 - 138 della L. 208/2015 ha introdotto una speciale riammissione alla dilazione da istituti deflativi del contenzioso, stabilendo che, per fruirne, occorre, entro il 31.5.2016, riprendere i pagamenti delle rate relativamente, però, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13, è stato specificato che:
- il beneficio riguarda le sole imposte dirette, per cui le imposte sui redditi, le addizionali e l'IRAP, e non, per esempio, anche l'IVA, sebbene l'adesione avesse riguardato pure tale imposta;
- rientrano nella riammissione le sole dilazioni di istituti disciplinati dal DLgs. 218/97, quindi accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio;
- il contribuente, per essere ammesso al beneficio, deve pagare, scorporando quanto dovuto per l'IVA (a titolo di imposta, sanzioni e interessi), l'ultima rata, ovvero la rata il cui mancato pagamento ha dato origine alla decadenza, con le medesime modalità di pagamento e indicando gli stessi codici tributo, entro il 31.5.2016;
- per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60% calcolata sui residui importi dovuti a titolo di imposta (eccezion fatta per l'IVA), e lo stesso dicasi, almeno in parte, per gli eventuali interessi di mora e da dilazione dei ruoli (artt. 19 e 30 del DPR 602/73), mentre non vengono meno gli aggi di riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016 n. 13 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2016 - "Riammissione circoscritta ad adesione e acquiescenza, con scorporo dell’IVA" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego