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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
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Titolo: Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale   Data : 26/04/2016
Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale
La circ. Agenzia delle Dogane 19.4.2016 n. 8, a commento del nuovo Codice doganale dell'Unione (reg. UE 952/2013) che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, si è soffermata anche sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). Quest'ultimo, che continuerà a rappresentare una figura centrale in ambito doganale, non sarà più attestato mediante certificazione. Lo status citato sarà invece strutturato in base a due diverse tipologie di autorizzazione doganale: AEOC per l'accesso a benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale e AEOS per le agevolazioni in materia di sicurezza. Il documento di prassi, con riguardo ai requisiti soggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di AEO, evidenzia che il nuovo Codice doganale richiede fra l'altro la mancata commissione di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica. Tali qualità sono da riferire a soggetti diversi in base alla natura del richiedente (persona fisica o meno). Importanti chiarimenti della circolare riguardano il regime di validità dei certificati in corso all'1.5.2016. Il documento di prassi precisa, infatti, che i certificati AEO resteranno validi sino al loro riesame. Quest'ultimo avverrà in base a un programma predisposto dagli Uffici delle dogane.
Fonte: Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2016 - "Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la figura AEO" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego