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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale   Data : 26/04/2016
Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale
La circ. Agenzia delle Dogane 19.4.2016 n. 8, a commento del nuovo Codice doganale dell'Unione (reg. UE 952/2013) che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, si è soffermata anche sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). Quest'ultimo, che continuerà a rappresentare una figura centrale in ambito doganale, non sarà più attestato mediante certificazione. Lo status citato sarà invece strutturato in base a due diverse tipologie di autorizzazione doganale: AEOC per l'accesso a benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale e AEOS per le agevolazioni in materia di sicurezza. Il documento di prassi, con riguardo ai requisiti soggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di AEO, evidenzia che il nuovo Codice doganale richiede fra l'altro la mancata commissione di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica. Tali qualità sono da riferire a soggetti diversi in base alla natura del richiedente (persona fisica o meno). Importanti chiarimenti della circolare riguardano il regime di validità dei certificati in corso all'1.5.2016. Il documento di prassi precisa, infatti, che i certificati AEO resteranno validi sino al loro riesame. Quest'ultimo avverrà in base a un programma predisposto dagli Uffici delle dogane.
Fonte: Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2016 - "Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la figura AEO" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego