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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale   Data : 26/04/2016
Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale
La circ. Agenzia delle Dogane 19.4.2016 n. 8, a commento del nuovo Codice doganale dell'Unione (reg. UE 952/2013) che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, si è soffermata anche sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). Quest'ultimo, che continuerà a rappresentare una figura centrale in ambito doganale, non sarà più attestato mediante certificazione. Lo status citato sarà invece strutturato in base a due diverse tipologie di autorizzazione doganale: AEOC per l'accesso a benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale e AEOS per le agevolazioni in materia di sicurezza. Il documento di prassi, con riguardo ai requisiti soggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di AEO, evidenzia che il nuovo Codice doganale richiede fra l'altro la mancata commissione di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica. Tali qualità sono da riferire a soggetti diversi in base alla natura del richiedente (persona fisica o meno). Importanti chiarimenti della circolare riguardano il regime di validità dei certificati in corso all'1.5.2016. Il documento di prassi precisa, infatti, che i certificati AEO resteranno validi sino al loro riesame. Quest'ultimo avverrà in base a un programma predisposto dagli Uffici delle dogane.
Fonte: Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2016 - "Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la figura AEO" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego