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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego

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Titolo: Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%   Data : 27/04/2016
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22.12.2015 n. 37, ha affermato che l'aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di "consumatori finali". Di conseguenza, la disposizione che prevede l'aliquota ridotta non può trovare applicazione nell'ipotesi di reverse charge considerato che tale meccanismo riguarda i soli rapporti con soggetti passivi d'imposta.
L'interpretazione della circolare n. 37/2015 è stata, quindi, confermata nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in data 21.4.2016.
Va, tuttavia, osservato che la disposizione che prevede l'aliquota IVA del 10% per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, i cui effetti sono stati resi definitivi dalla L. 191/2009) non contiene alcun riferimento al destinatario della prestazione che, dunque, dovrebbe poter essere tanto un "privato consumatore" quanto un soggetto passivo d'imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - art. 7 co. 1 L. 23.12.1999 n. 488 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego