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23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego

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Titolo: Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%   Data : 27/04/2016
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22.12.2015 n. 37, ha affermato che l'aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di "consumatori finali". Di conseguenza, la disposizione che prevede l'aliquota ridotta non può trovare applicazione nell'ipotesi di reverse charge considerato che tale meccanismo riguarda i soli rapporti con soggetti passivi d'imposta.
L'interpretazione della circolare n. 37/2015 è stata, quindi, confermata nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in data 21.4.2016.
Va, tuttavia, osservato che la disposizione che prevede l'aliquota IVA del 10% per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, i cui effetti sono stati resi definitivi dalla L. 191/2009) non contiene alcun riferimento al destinatario della prestazione che, dunque, dovrebbe poter essere tanto un "privato consumatore" quanto un soggetto passivo d'imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - art. 7 co. 1 L. 23.12.1999 n. 488 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego