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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%   Data : 27/04/2016
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22.12.2015 n. 37, ha affermato che l'aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di "consumatori finali". Di conseguenza, la disposizione che prevede l'aliquota ridotta non può trovare applicazione nell'ipotesi di reverse charge considerato che tale meccanismo riguarda i soli rapporti con soggetti passivi d'imposta.
L'interpretazione della circolare n. 37/2015 è stata, quindi, confermata nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in data 21.4.2016.
Va, tuttavia, osservato che la disposizione che prevede l'aliquota IVA del 10% per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, i cui effetti sono stati resi definitivi dalla L. 191/2009) non contiene alcun riferimento al destinatario della prestazione che, dunque, dovrebbe poter essere tanto un "privato consumatore" quanto un soggetto passivo d'imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - art. 7 co. 1 L. 23.12.1999 n. 488 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego