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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%   Data : 27/04/2016
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22.12.2015 n. 37, ha affermato che l'aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di "consumatori finali". Di conseguenza, la disposizione che prevede l'aliquota ridotta non può trovare applicazione nell'ipotesi di reverse charge considerato che tale meccanismo riguarda i soli rapporti con soggetti passivi d'imposta.
L'interpretazione della circolare n. 37/2015 è stata, quindi, confermata nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in data 21.4.2016.
Va, tuttavia, osservato che la disposizione che prevede l'aliquota IVA del 10% per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, i cui effetti sono stati resi definitivi dalla L. 191/2009) non contiene alcun riferimento al destinatario della prestazione che, dunque, dovrebbe poter essere tanto un "privato consumatore" quanto un soggetto passivo d'imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - art. 7 co. 1 L. 23.12.1999 n. 488 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego