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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
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Titolo: Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%   Data : 27/04/2016
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10%
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22.12.2015 n. 37, ha affermato che l'aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di "consumatori finali". Di conseguenza, la disposizione che prevede l'aliquota ridotta non può trovare applicazione nell'ipotesi di reverse charge considerato che tale meccanismo riguarda i soli rapporti con soggetti passivi d'imposta.
L'interpretazione della circolare n. 37/2015 è stata, quindi, confermata nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in data 21.4.2016.
Va, tuttavia, osservato che la disposizione che prevede l'aliquota IVA del 10% per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, i cui effetti sono stati resi definitivi dalla L. 191/2009) non contiene alcun riferimento al destinatario della prestazione che, dunque, dovrebbe poter essere tanto un "privato consumatore" quanto un soggetto passivo d'imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - art. 7 co. 1 L. 23.12.1999 n. 488 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego