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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

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Titolo: Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI   Data : 27/04/2016
Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI
 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello di non detenzione dell'apparecchio TV, da presentare entro il 16.5.2016 perché abbia efficacia per il canone dovuto per il 2016.
Nelle risposte l'Amministrazione finanziaria precisa che il titolare di un bed & breakfast, intestatario dell'utenza elettrica, che paghi il canone speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio, può presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva.
In merito al pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di "famiglia anagrafica" (art. 4 del DPR 223/89) ai cui fini conta la certificazione del Comune competente. In sostanza, la prova dei "vincoli affettivi" viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia (art. 13 del DPR 223/89). Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Per quanto riguarda gli esempi di compilazione, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell'apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l'intestatario dell'utenza elettrica deve compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.
Nel caso, invece, di due coniugi che non possiedono l'apparecchio TV, qualora muoia l'intestatario dell'utenza elettrica, l'altro coniuge, in qualità di erede, può presentare il modello di non detenzione.
Fonte: FAQ - Risposte Agenzia Entrate 26.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "Dichiarazione di non detenzione di TV per chi ha presentato disdetta nel 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego