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12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

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Titolo: Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI   Data : 27/04/2016
Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI
 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello di non detenzione dell'apparecchio TV, da presentare entro il 16.5.2016 perché abbia efficacia per il canone dovuto per il 2016.
Nelle risposte l'Amministrazione finanziaria precisa che il titolare di un bed & breakfast, intestatario dell'utenza elettrica, che paghi il canone speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio, può presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva.
In merito al pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di "famiglia anagrafica" (art. 4 del DPR 223/89) ai cui fini conta la certificazione del Comune competente. In sostanza, la prova dei "vincoli affettivi" viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia (art. 13 del DPR 223/89). Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Per quanto riguarda gli esempi di compilazione, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell'apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l'intestatario dell'utenza elettrica deve compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.
Nel caso, invece, di due coniugi che non possiedono l'apparecchio TV, qualora muoia l'intestatario dell'utenza elettrica, l'altro coniuge, in qualità di erede, può presentare il modello di non detenzione.
Fonte: FAQ - Risposte Agenzia Entrate 26.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "Dichiarazione di non detenzione di TV per chi ha presentato disdetta nel 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego