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07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
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10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
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Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI   Data : 27/04/2016
Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI
 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello di non detenzione dell'apparecchio TV, da presentare entro il 16.5.2016 perché abbia efficacia per il canone dovuto per il 2016.
Nelle risposte l'Amministrazione finanziaria precisa che il titolare di un bed & breakfast, intestatario dell'utenza elettrica, che paghi il canone speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio, può presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva.
In merito al pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di "famiglia anagrafica" (art. 4 del DPR 223/89) ai cui fini conta la certificazione del Comune competente. In sostanza, la prova dei "vincoli affettivi" viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia (art. 13 del DPR 223/89). Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Per quanto riguarda gli esempi di compilazione, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell'apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l'intestatario dell'utenza elettrica deve compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.
Nel caso, invece, di due coniugi che non possiedono l'apparecchio TV, qualora muoia l'intestatario dell'utenza elettrica, l'altro coniuge, in qualità di erede, può presentare il modello di non detenzione.
Fonte: FAQ - Risposte Agenzia Entrate 26.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "Dichiarazione di non detenzione di TV per chi ha presentato disdetta nel 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego