Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/09/2009 news
03/09/2009 Autotrasporto - Credito d'imposta news S.M.Perego
03/09/2009 IRAP - Proroga istanza di rimborso news S.M.Perego
08/09/2009 INAIL denuncia con procedura telematica news S.M.Perego
11/09/2009 Interessi di mora news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego
17/09/2009 Indennità news S.M.Perego
08/10/2009 Modello CUD 2010 news S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI   Data : 27/04/2016
Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI
 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello di non detenzione dell'apparecchio TV, da presentare entro il 16.5.2016 perché abbia efficacia per il canone dovuto per il 2016.
Nelle risposte l'Amministrazione finanziaria precisa che il titolare di un bed & breakfast, intestatario dell'utenza elettrica, che paghi il canone speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio, può presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva.
In merito al pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di "famiglia anagrafica" (art. 4 del DPR 223/89) ai cui fini conta la certificazione del Comune competente. In sostanza, la prova dei "vincoli affettivi" viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia (art. 13 del DPR 223/89). Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Per quanto riguarda gli esempi di compilazione, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell'apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l'intestatario dell'utenza elettrica deve compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.
Nel caso, invece, di due coniugi che non possiedono l'apparecchio TV, qualora muoia l'intestatario dell'utenza elettrica, l'altro coniuge, in qualità di erede, può presentare il modello di non detenzione.
Fonte: FAQ - Risposte Agenzia Entrate 26.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2016 - "Dichiarazione di non detenzione di TV per chi ha presentato disdetta nel 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego