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14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
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Titolo: Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione   Data : 28/04/2016
Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.4.2016 n. 31, ha precisato che, per agevolare gli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest'anno l'utilizzo delle precedenti modalità espositive in relazione ai dati dei contratti di locazione, sicché i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, in alternativa al codice identificativo del contratto di locazione, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, composti da data, serie numero e codice ufficio.
Si ricorda, infatti, che nella sezione II del quadro RB del modello UNICO PF 2016 e nella Sezione II del quadro B del modello 730/2016, è stata inserita una colonna (individuata dal n. 7) deputata dall'indicazione del "codice identificativo del contratto di locazione", in luogo degli estremi di registrazione.
Il codice identificativo composto di 17 cifre, può essere reperito:
- nella ricevuta di registrazione, nel caso di registrazione telematica;
- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio, in caso di registrazione cartacea.
Tuttavia, per questo anno sarà possibile utilizzare ancora le "vecchie modalità" dichiarative, indicando gli estremi di registrazione anche per i contratti per i quali è disponibile il codice identificativo.
Infine, l'Agenzia ricorda che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Codice identificativo del contratto di locazione non ancora obbligatorio" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego