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13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione   Data : 28/04/2016
Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.4.2016 n. 31, ha precisato che, per agevolare gli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest'anno l'utilizzo delle precedenti modalità espositive in relazione ai dati dei contratti di locazione, sicché i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, in alternativa al codice identificativo del contratto di locazione, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, composti da data, serie numero e codice ufficio.
Si ricorda, infatti, che nella sezione II del quadro RB del modello UNICO PF 2016 e nella Sezione II del quadro B del modello 730/2016, è stata inserita una colonna (individuata dal n. 7) deputata dall'indicazione del "codice identificativo del contratto di locazione", in luogo degli estremi di registrazione.
Il codice identificativo composto di 17 cifre, può essere reperito:
- nella ricevuta di registrazione, nel caso di registrazione telematica;
- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio, in caso di registrazione cartacea.
Tuttavia, per questo anno sarà possibile utilizzare ancora le "vecchie modalità" dichiarative, indicando gli estremi di registrazione anche per i contratti per i quali è disponibile il codice identificativo.
Infine, l'Agenzia ricorda che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Codice identificativo del contratto di locazione non ancora obbligatorio" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego