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19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione   Data : 28/04/2016
Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.4.2016 n. 31, ha precisato che, per agevolare gli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest'anno l'utilizzo delle precedenti modalità espositive in relazione ai dati dei contratti di locazione, sicché i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, in alternativa al codice identificativo del contratto di locazione, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, composti da data, serie numero e codice ufficio.
Si ricorda, infatti, che nella sezione II del quadro RB del modello UNICO PF 2016 e nella Sezione II del quadro B del modello 730/2016, è stata inserita una colonna (individuata dal n. 7) deputata dall'indicazione del "codice identificativo del contratto di locazione", in luogo degli estremi di registrazione.
Il codice identificativo composto di 17 cifre, può essere reperito:
- nella ricevuta di registrazione, nel caso di registrazione telematica;
- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio, in caso di registrazione cartacea.
Tuttavia, per questo anno sarà possibile utilizzare ancora le "vecchie modalità" dichiarative, indicando gli estremi di registrazione anche per i contratti per i quali è disponibile il codice identificativo.
Infine, l'Agenzia ricorda che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Codice identificativo del contratto di locazione non ancora obbligatorio" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego