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19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre č possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltŕ e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
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Titolo: Non č obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione   Data : 28/04/2016
Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.4.2016 n. 31, ha precisato che, per agevolare gli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest'anno l'utilizzo delle precedenti modalità espositive in relazione ai dati dei contratti di locazione, sicché i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, in alternativa al codice identificativo del contratto di locazione, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, composti da data, serie numero e codice ufficio.
Si ricorda, infatti, che nella sezione II del quadro RB del modello UNICO PF 2016 e nella Sezione II del quadro B del modello 730/2016, è stata inserita una colonna (individuata dal n. 7) deputata dall'indicazione del "codice identificativo del contratto di locazione", in luogo degli estremi di registrazione.
Il codice identificativo composto di 17 cifre, può essere reperito:
- nella ricevuta di registrazione, nel caso di registrazione telematica;
- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio, in caso di registrazione cartacea.
Tuttavia, per questo anno sarà possibile utilizzare ancora le "vecchie modalità" dichiarative, indicando gli estremi di registrazione anche per i contratti per i quali è disponibile il codice identificativo.
Infine, l'Agenzia ricorda che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Codice identificativo del contratto di locazione non ancora obbligatorio" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego