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18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego

Records 881 to 890 of 2397
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Titolo: Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione   Data : 28/04/2016
Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.4.2016 n. 31, ha precisato che, per agevolare gli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest'anno l'utilizzo delle precedenti modalità espositive in relazione ai dati dei contratti di locazione, sicché i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, in alternativa al codice identificativo del contratto di locazione, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, composti da data, serie numero e codice ufficio.
Si ricorda, infatti, che nella sezione II del quadro RB del modello UNICO PF 2016 e nella Sezione II del quadro B del modello 730/2016, è stata inserita una colonna (individuata dal n. 7) deputata dall'indicazione del "codice identificativo del contratto di locazione", in luogo degli estremi di registrazione.
Il codice identificativo composto di 17 cifre, può essere reperito:
- nella ricevuta di registrazione, nel caso di registrazione telematica;
- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio, in caso di registrazione cartacea.
Tuttavia, per questo anno sarà possibile utilizzare ancora le "vecchie modalità" dichiarative, indicando gli estremi di registrazione anche per i contratti per i quali è disponibile il codice identificativo.
Infine, l'Agenzia ricorda che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Codice identificativo del contratto di locazione non ancora obbligatorio" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego