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12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica   Data : 28/04/2016
Il canone RAI è sempre subordinato all’utenza elettrica
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della nuova disciplina di riscossione del canone RAI (art. 1 co. 154 della L. 208/2015).
Il parere positivo, diffuso il 27.4.2016, fa seguito al documento dello scorso 13 aprile, con il quale la stessa Sezione del Consiglio di Stato, rilevando alcuni profili di criticità, aveva sospeso il prescritto parere e invitato il MISE a rivedere il testo regolamentare; il nuovo schema di decreto è accompagnato da una relazione integrativa, con la quale il Ministero proponente ha illustrato le modifiche introdotte ed esplicitato le ragioni in base alle quali alcune osservazioni non hanno trovato puntuale riscontro.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene rispondente alle finalità di chiarezza informativa la definizione di "apparecchio TV" fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019, sebbene non inserita nel nuovo testo; vengono poi valutate positivamente le integrazioni introdotte all'art. 6 dello schema di decreto relativamente alla più puntale disciplina dei casi di esenzione e del modello necessario ai fini della loro comunicazione, nonché alla previsione secondo cui, all'utente che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all'impresa elettrica con conseguente addebito di un secondo canone, è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che "sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Via libera del Consiglio di Stato al decreto sul canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego