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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica   Data : 28/04/2016
Il canone RAI è sempre subordinato all’utenza elettrica
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della nuova disciplina di riscossione del canone RAI (art. 1 co. 154 della L. 208/2015).
Il parere positivo, diffuso il 27.4.2016, fa seguito al documento dello scorso 13 aprile, con il quale la stessa Sezione del Consiglio di Stato, rilevando alcuni profili di criticità, aveva sospeso il prescritto parere e invitato il MISE a rivedere il testo regolamentare; il nuovo schema di decreto è accompagnato da una relazione integrativa, con la quale il Ministero proponente ha illustrato le modifiche introdotte ed esplicitato le ragioni in base alle quali alcune osservazioni non hanno trovato puntuale riscontro.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene rispondente alle finalità di chiarezza informativa la definizione di "apparecchio TV" fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019, sebbene non inserita nel nuovo testo; vengono poi valutate positivamente le integrazioni introdotte all'art. 6 dello schema di decreto relativamente alla più puntale disciplina dei casi di esenzione e del modello necessario ai fini della loro comunicazione, nonché alla previsione secondo cui, all'utente che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all'impresa elettrica con conseguente addebito di un secondo canone, è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che "sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Via libera del Consiglio di Stato al decreto sul canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego