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Data Titolo Sezione Autore
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica   Data : 28/04/2016
Il canone RAI è sempre subordinato all’utenza elettrica
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della nuova disciplina di riscossione del canone RAI (art. 1 co. 154 della L. 208/2015).
Il parere positivo, diffuso il 27.4.2016, fa seguito al documento dello scorso 13 aprile, con il quale la stessa Sezione del Consiglio di Stato, rilevando alcuni profili di criticità, aveva sospeso il prescritto parere e invitato il MISE a rivedere il testo regolamentare; il nuovo schema di decreto è accompagnato da una relazione integrativa, con la quale il Ministero proponente ha illustrato le modifiche introdotte ed esplicitato le ragioni in base alle quali alcune osservazioni non hanno trovato puntuale riscontro.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene rispondente alle finalità di chiarezza informativa la definizione di "apparecchio TV" fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019, sebbene non inserita nel nuovo testo; vengono poi valutate positivamente le integrazioni introdotte all'art. 6 dello schema di decreto relativamente alla più puntale disciplina dei casi di esenzione e del modello necessario ai fini della loro comunicazione, nonché alla previsione secondo cui, all'utente che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all'impresa elettrica con conseguente addebito di un secondo canone, è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che "sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Via libera del Consiglio di Stato al decreto sul canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego