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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica   Data : 28/04/2016
Il canone RAI è sempre subordinato all’utenza elettrica
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della nuova disciplina di riscossione del canone RAI (art. 1 co. 154 della L. 208/2015).
Il parere positivo, diffuso il 27.4.2016, fa seguito al documento dello scorso 13 aprile, con il quale la stessa Sezione del Consiglio di Stato, rilevando alcuni profili di criticità, aveva sospeso il prescritto parere e invitato il MISE a rivedere il testo regolamentare; il nuovo schema di decreto è accompagnato da una relazione integrativa, con la quale il Ministero proponente ha illustrato le modifiche introdotte ed esplicitato le ragioni in base alle quali alcune osservazioni non hanno trovato puntuale riscontro.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene rispondente alle finalità di chiarezza informativa la definizione di "apparecchio TV" fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019, sebbene non inserita nel nuovo testo; vengono poi valutate positivamente le integrazioni introdotte all'art. 6 dello schema di decreto relativamente alla più puntale disciplina dei casi di esenzione e del modello necessario ai fini della loro comunicazione, nonché alla previsione secondo cui, all'utente che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all'impresa elettrica con conseguente addebito di un secondo canone, è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che "sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Via libera del Consiglio di Stato al decreto sul canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego