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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo   Data : 28/04/2016
Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
Con il provv. 27.4.2016 n. 60535, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2016, tali interessi saranno ridotti dal 4,88% al 4,13% in ragione annuale.
L'art. 13 del DLgs. 159/2015 dispone che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo dev'essere determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 e il 4,5%. In attuazione di tale disposizione, la nuova misura degli interessi è stata determinata sulla base dell'indicazione della Banca d'Italia, la quale ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 60535 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Interessi di mora più bassi per somme iscritte a ruolo pagate in ritardo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego