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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo   Data : 28/04/2016
Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
Con il provv. 27.4.2016 n. 60535, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2016, tali interessi saranno ridotti dal 4,88% al 4,13% in ragione annuale.
L'art. 13 del DLgs. 159/2015 dispone che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo dev'essere determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 e il 4,5%. In attuazione di tale disposizione, la nuova misura degli interessi è stata determinata sulla base dell'indicazione della Banca d'Italia, la quale ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 60535 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Interessi di mora più bassi per somme iscritte a ruolo pagate in ritardo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego